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 Diritto del Lavoro Nautico e della Previdenza Marittima


Diritto del Lavoro Nautico

La regolamentazione giuridica del lavoro marittimo è caratterizzata da particolari caratteristiche di specialità rispetto alla disciplina applicabile al lavoro comune. 

Il Codice della Navigazione (articoli 323-375 cod. nav.) disciplina il lavoro marittimo, che ha come presupposto fondamentale il particolare ambiente di lavoro, la nave, e la modalità con cui si svolge la prestazione del lavoratore. 

Il lavoratore marittimo è spesso destinato a rimanere a bordo del natante per periodi anche piuttosto lunghi e sottoposto per tutto il periodo all'autorità del comandante. 

L'obiettivo preminente di interesse pubblico che l'ordinamento intende salvaguardare è la sicurezza della navigazione. 

Le fonti sovranazionali, sia di diritto internazionale, con particolare riguardo alla Convenzione OIL sul lavoro marittimo del 2006, sia di diritto dell'Unione europea, sono di particolare importanza. 

La specialità del lavoro marittimo comincia a intravedersi dalla disciplina pubblicistica che regola l'iscrizione del lavoratore marittimo in specifici registri tenuti da uffici statali, si manifesta nella forma del contratto di arruolamento, che deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità innanzi all'autorità marittima, e si consolida nei particolari doveri che il marittimo è tenuto a rispettare nel periodo dell'imbarco sotto il controllo del comandante.


Previdenza Marinara

Tra le più antiche forme di previdenza nel nostro panorama giuridico, la previdenza del comparto marittimo ha costituito, negli anni, uno dei primi esempi virtuosi di tutela dei lavoratori.

Riformata interamente con la con la Legge n. 413 del 26 luglio 1984, che ha soppresso la Cassa nazionale per la previdenza marinara, la previdenza marittima è stata interamente inglobata nel regime AGO dei lavoratori dipendenti.

A fronte delle specificità contrattuali connesse al rapporto di lavoro marittimo, la l. n. 413/1984 ha previsto peculiari forme di tutela per la gente di mare, tutte oggi poste al vaglio dell'INPS.

Tra le stesse si specificano:

L'ambito inerente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è a carico dell'INAIL, a seguito della soppressione dell'IPSEMA, intervenuta ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 122/2010.

Tra le prestazioni economiche erogate dall'INAIL ai marittimi infortunati o affetti da malattia professionale, si ricordano:

  • l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta;
  • la rendita diretta , corrisposta per eventi fino al 24 luglio 2000, se la diminuita o perduta attitudine al lavoro, espressa come inabilità permanente, è di grado accertato fra l'11% e il 100%;
  • l'indennizzo per la lesione dell'integrità psicofisica, danno biologico, corrisposto per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000. Per postumi compresi tra il 6 e il 15% è previsto l'indennizzo in capitale. Se la menomazione è di grado inferiore al 6%, il lavoratore non ha diritto ad alcun indennizzo. Dal 16% in poi, viene erogato un indennizzo in rendita;
  • l'integrazione della rendita diretta;
  • la rendita di passaggio per silicosi e asbestosi;
  • la rendita ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio o malattia professionale;
  • la prestazione una tantum ai superstiti di lavoratori vittime di infortunio mortale verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2007;
  • l'assegno funerario;
  • l'assegno per assistenza personale continuativa;
  • lo speciale assegno continuativo mensile;
  • la prestazione ai marittimi dichiarati temporaneamente inidonei alla navigazione in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale riconosciuti dall'INAIL;
  • la prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell'amianto o, in caso di morte, per gli eredi titolari di rendita a superstiti;
  • la prestazione una tantum per le vittime dell'amianto a favore dei malati di mesotelioma.

Si osserva, inoltre, che a fronte del documentato impiego dell'amianto nell'industria navalmeccanica - nei processi di costruzione, riparazione e trasformazione navale - sono stati riconosciuti ai marittimi esposti a tale fonte morbigena appositi benefici previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge.

E' dimostrato che per decenni (*) le loro mansioni sono state espletate in ambienti resi insalubri dalle fibre asbestosiche disperse nell'aria, a causa della polverizzazione dell'amianto sfaldatosi per le vibrazioni tipiche della navigazione.


* Se per le mansioni svolte a bordo dei natanti costruiti a seguito dell'introduzione della disciplina di "messa al bando" dell'amianto (la legge n. 257/92), il rischio morbigeno si sia attenuato, per le navi costruite almeno fino agli anni '80 (e per le quali è scientificamente provato l'impiego dell'amianto come coibente termico per pareti, soffitti, tubazioni e fasci di cavi elettrici) e ancora in servizio, il rischio è ancora vivo. Nel comparto mercantile, sono numerose le navi ancora in servizio mai bonificate in ossequio alle procedure previste dalla legge. Anzi, in taluni casi, si ritiene che con il passare degli anni la dispersione delle fibre asbestosiche sia addirittura peggiorata.


Sulla stregua pertanto delle peculiarità proprie del personale navigante, l'Avvocato Lo Bocchiaro mira ad offrire ai propri assistiti il rispetto delle debite forme di tutela che il nostro ordinamento riconosce a tale categoria di lavoratori.

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