Vittime del Dovere COVID - 19
09.03.2021
agg. 08.08.2024
In caso di invalidità permanente o decesso occasionato nello svolgimento delle mansioni prestate al fine di arginare la diffusione del virus COVID - 19, quali tutele per i servitori dello stato e per i sanitari operanti nel comparto sanitario pubblico?
I provvedimenti governativi finalizzati ad arginare la diffusione del contagio del virus Covid - 19 sull'intero territorio nazionale, nel biennio tra il 2020 e il 2021, hanno imposto alla collettività dei cittadini il rispetto di specifici obblighi.
In ordine all'osservanza di tali obblighi fu di palmare evidenza come specifiche figure professionali abbiano svolto un ruolo fondamentale nella catena di contrasto alla diffusione del temibile virus.
Alla luce di ciò, non può esser passato sotto traccia il proficuo impegno messo in atto da tutte le forze armate e di pubblica sicurezza.
È incontrovertibile come Poliziotti, Vigili Urbani, Carabinieri, Finanzieri, Agenti Penitenziari, tutti pubblici dipendenti appartenenti al comparto di difesa, soccorso e sicurezza pubblica, abbiano prestato le loro mansioni operative sottoponendo la propria incolumità a rischi ben superiori a qualsivoglia grado di tollerabilità.
Ed è nella malaugurata ipotesi in cui dovessero riportare invalidità permanenti (se non peggio, sic!) per effetto diretto o come concausa del COVID - 19, che tali operatori potranno senz'altro esigere i benefici di legge connessi allo "status di vittima del dovere", in quanto rientrati a pieno titolo nella categoria di cui all'art. 1 della l. n. 266/2005 (per approfondire clicca qui).
Va da sé che, oltre alle figure professionali predette, anche per i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti e per i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche, impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto diretto o come concausa del contagio, sono state previste particolari forme di tutela.
Se da un lato l'art. 16 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 (decreto rilancio) ha infatti esteso i benefici di cui all'art. 1 comma 2 della l. 407/98, specificando che anche i soggetti rientranti in tali categorie professionali resi permanentemente invalidi per effetto diretto del contagio "godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un'attività lavorativa" (*), dall'altro lato nel nostro ordinamento non vi è stato un preciso allineamento normativo tra i professionisti operanti nel comparto sanitario pubblico e le forze armate e di pubblica sicurezza.
Ad ogni buon conto, nel silenzio delle Istituzioni, si ritiene che anche tra i professionisti operanti nel comparto sanitario pubblico, essendo stati impegnati in prima linea nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza da Covid - 19, laddove abbiano contratto una patologia dalla quale sia conseguita la morte o un invalidità permanente per effetto diretto o come concausa del contagio all'interno della struttura pubblica in cui prestavano servizio, ricorrano i requisiti previsti dall'art. 1, comma 563 ex l. n. 266/2005 per l'identificazione dello status di "vittima del dovere" o di quelli concorrenti di cui al comma 564 per i soggetti "equiparati" con conseguente riconoscimento dei relativi benefici economici (per approfondire clicca qui).
In quest'ottica lo Studio Legale Lo Bocchiaro, come pare potersi ricavare dai rimandi normativi e dai precedenti giurisprudenziali formatisi su analoghe fattispecie, ha già avviato numerosi contenziosi su scala nazionale a tutela dei sanitari ospedalieri (o dei loro superstiti) che hanno contratto patologie invalidanti a causa del Covid - 19 e sorte nell'espletamento di un servizio pubblico reso allo Stato in circostanze assolutamente straordinarie, dettate da particolari condizioni ambientali e operative.
(*) Tale diritto in caso si estende anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi a causa del Covid.
In tale ambito lo Studio Legale Lo Bocchiaro fornirà ai propri assistiti, sia essi titolari o superstiti, opportuno sostegno legale, finalizzato al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei benefici parimenti connessi, avvalendosi dell'ausilio di medici legali aventi comprovata esperienza nel settore.
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