Avvocato Lo Bocchiaro | Avvocato Vittime del Dovere

Vittime del dovere

Con la promulgazione della legge n. 266/2005 e della susseguente emanazione del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 il Legislatore ha perseguito il giusto fine di estendere alle "vittime del dovere" le posizioni e i benefici previsti per le "vittime del terrorismo".

L'art. 1 della l. n. 266/2005 al comma 563 definisce "vittime del dovere" tutti i soggetti espressamente elencati nell'art. 3 della l. n. 466/1980, nonché "gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito una invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:

  • nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
  • nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
  • nella vigilanza ad infrastrutture militari o civili;
  • in operazioni di soccorso;
  • in attività di tutela della pubblica incolumità;
  • a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non, necessariamente, caratteristiche di ostilità."

Continuando, il successivo comma 564 stabilisce che "sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative."

Conseguentemente, in conformità con i presupposti di legge, secondo la norma in commento nella categoria di vittime del dovere dovranno essere ricompresi:

  • Militari facenti parte dell'Arma dei Carabinieri;
  • Militari facenti parte del Corpo della Guardia di Finanza;
  • Militari facenti parte del Corpo della Polizia Penitenziaria;
  • Funzionari di pubblica sicurezza;
  • Personale facente parte del Corpo di Polizia di Stato;
  • Personale Civile facente parte dell'Amministrazione penitenziari;
  • Personale appartenente alle Forze Armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso;
  • Vigili del Fuoco;
  • Magistrati Ordinari;
  • Altri dipendenti pubblici.

Nonostante il preciso richiamo normativo, l'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo a favore delle vittime del dovere è rimasta per lungo tempo lettera morta, lasciando gli interessati in un vero e proprio "limbo normativo".

In un primo momento, infatti, le istanze promosse furono in larga parte respinte dalle Pubbliche Amministrazioni, in virtù di un'interpretazione restrittiva delle nozioni di "missione" e di "particolari condizioni ambientali e operative" di cui ai commi 563 e 564 ex art. 1 della l. n. 266/2005.

In risposta ai numerosi dinieghi, rilevata la portata dei benefici economici conseguenti, il Consiglio di Stato ha chiarito che i benefici economici ed assistenziali previsti a favore delle vittime del dovere spettino "a tutti coloro che nell'esecuzione di qualsiasi tipo di ordine o comando riportino menomazioni riconducibili ai maggiori pericoli derivanti dalle particolari condizioni ambientali od operative che hanno caratterizzato il contesto in cui sono stati chiamati ad agire" rientrando in tali ipotesi "tutti i fatti che abbiano esposto il soggetto a maggior impegno psico-fisico o a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (ex D.P.R. 243/2006)".

Conseguentemente, superato il contrasto interpretativo in ordine all'origine dell'invalidità - sia essa dipesa da lesioni ovvero da infermità -, per il conseguimento dei benefici suddetti occorre dimostrare che l'evento sia stato occasionato dall'esercizio di una delle attività di cui al comma 563 dell'art. 1 della l. n. 266/2005, o che le particolari condizioni ambientali od operative, fronteggiate nello svolgimento della mansione assegnata, siano state caratterizzate da un più alto rischio, in ossequio all' equiparazione di cui al comma 564 dell'art. 1 della l. n. 266/2005.

I benefici di natura economica erogati alle "Vittime del Dovere" sono stabiliti in:

  • Elargizione speciale pari a 2.000 euro per punto percentuale di invalidità fino ad un massimo di Euro 200.000, con rivalutazione monetaria in ipotesi di inidoneità di servizio o invalidità non inferiore all'80%.
  • Assegno mensile vitalizio di Euro 500,00 soggetto a perequazione annua, a tutti i superstiti, compresi figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa (soglia pari al 25% di invalidità);
  • Speciale assegno vitalizio mensile di Euro 1.033,00, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad 1/4 della capacità lavorativa (soglia pari al 25% di invalidità);

  • Esenzione Irpef sulle pensioni: L'INPS asserisce che l'esenzione IRPEF andrebbe applicata esclusivamente alle sole pensioni privilegiate e attribuite per la stessa invalidità che ha dato titolo allo status di vittima del dovere o di equiparato. Purtuttavia, poiché la Legge fa riferimento ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, senza menzionare nello specifico la pensione privilegiata, lo Studio ha inteso avviare alcuni ricorsi a tutela di tutte le Vittime del dovere, per verificare se, sulla scorta dei dettati normativi, oltre all'esenzione IRPEF, possano essere riconosciuti tutti i benefici già previsti per le Vittime del terrorismo, quali l'aumento figurativo di 10 anni dell'età contributiva. 

Gli assegni erogati scontano di Irpef e sono interamente cumulabili con stipendio, equo indennizzo o pensione, sia essa privilegiata o ordinaria.

Tra i benefici di natura non economica, si rammentano:

  • Assunzione per chiamata diretta con precedenza assoluta rispetto a ogni altra categoria (diritto esteso ai figli e/o al coniuge in caso di decesso o di invalidità che non consenta la prosecuzione dell'attività lavorativa);
  • Collocamento obbligatorio;
  • Esenzione dal pagamento del ticket sanitario;
  • Accesso alle borse di studio;
  • Assistenza psicologica;
  • Esenzione dall'imposta di bollo per i documenti e atti delle procedure di liquidazione dei benefici.

L'istanza per il riconoscimento dello status di vittime del dovere e dei conseguenti benefici previsti dalla normativa vigente va trasmessa dalla vittima o dai familiari superstiti all'amministrazione di servizio.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'amministrazione di riferimento nei successivi 90 giorni provvede con decreto motivato all'elargizione delle provvidenze richieste.

In caso di esito negativo, l'amministrazione, non ritenendo la fattispecie segnalata rientrante tra quelle previste dalla normativa vigente in materia, emana decreto di diniego avverso al quale è possibile presentare ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Ordinario - in funzione di Giudice del Lavoro.

Il ricorso giurisdizionale può essere esperito anche in caso di accoglimento della domanda, quando l'interessato voglia contestare la valutazione effettuata dall'Amministrazione in ordine alle percentuali di invalidità calcolate o voglia comunque conseguire una revisione della propria posizione.

Nonostante il parere del Consiglio di Stato e la giurisprudenza formatasi concordemente sul tema, ancora oggi numerose istanze delle "vittime" vengono respinte dai Ministeri.

- Si badi che i benefici vengono concessi per tutti gli eventi occorsi a decorrere dal 01/01/1961, in Italia o all'estero. Non sono soggetti a termini di decadenza salvo l'ordinario termine di prescrizione decennale in ordine ai "ratei" non riscossi. L'ordinario termine di prescrizione comunque non opera in ordine al riconoscimento dello status di vittima del dovere, in quanto diritto soggettivo indisponibile e irrinunciabile. I benefici si estendono ai familiari superstiti, secondo l'ordine stabilito dalla legge (coniuge e figli ancorché maggiorenni, genitori, fratelli e sorelle se conviventi a carico). -

In tale ambito l'Avvocato Lo Bocchiaro fornisce ai propri assistiti, sia essi titolari o superstiti, opportuno sostegno legale, finalizzato al riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei benefici parimenti connessi, avvalendosi dell'ausilio di medici legali aventi comprovata esperienza nel settore.



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