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Se viaggi su Ruote...

Diritti riconosciuti ai viaggiatori 

Trasporto con Autobus - Regolamento (UE) n. 181/2011

Con riferimento ai viaggi a lunga distanza (da 250 km e oltre):

In caso di "overbooking", di cancellazione oppure in seguito ad un ritardo alla partenza di oltre 120 minuti, il passeggero può scegliere fra:

a) rinuncia al viaggio con conseguente rimborso del prezzo;

b) continuazione o il reinstradamento.

Se il vettore non è in grado di offrire tale scelta, al passeggero è dovuta una compensazione pari a 50% del prezzo del biglietto oltre al rimborso del biglietto stesso.

In caso di cancellazione del viaggio o nel caso di un ritardo alla partenza superiore ai 90 minuti, per viaggi di oltre tre ore il passeggero ha diritto a ricevere spuntini, pasti e bevande in relazione alla durata del ritardo e, in caso di necessità, la sistemazione alberghiera per un massimo di due notti - per un importo totale di 80 euro a notte - oltre la relativa organizzazione del trasporto alla struttura Gli obblighi in capo al vettore vengono meno in caso di condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali.

Sono poi previste delle misure a favore dei passeggeri per i casi di decesso, lesioni personali, perdita o danneggiamento del bagaglio causati da incidenti stradali.

L'importo del risarcimento è stabilito dalla legislazione nazionale entro i tetti stabiliti dalla normativa europea: il Regolamento (UE) n. 181/2011 stabilisce infatti che per ogni singolo evento l'importo massimo per il risarcimento non possa essere inferiore a 220.000 Euro in caso di decesso e lesioni personali, e non inferiore a 1.200 Euro nel caso di perdita o danneggiamento del bagaglio. In caso di incidente derivante dall'utilizzo di autobus, il vettore presta un'assistenza ragionevole e proporzionata per le esigenze pratiche immediate del passeggero a seguito dell'incidente stesso. Tale assistenza comprende, ove necessario, sistemazione, cibo, indumenti, trasporto e l'agevolazione della prima assistenza. L'assistenza prestata non costituisce riconoscimento di responsabilità. Per ciascun passeggero, il vettore può limitare il costo complessivo dell'alloggio a 80 Euro a notte e per un massimo di due notti.

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