Avvocato Lo Bocchiaro | L'assegno mensile torna cumulabile | Invalidità civile

Invalidi Civili: l'assegno mensile torna cumulabile.

28.12.2021

L'assegno mensile erogato nei confronti degli invalidi civili con una invalidità compresa tra il 74 ed il 99% torna cumulabile con i redditi da lavoro.

Lo rende noto l' INPS nel Messaggio n. 4689/2021 pubblicato in seguito dell'entrata in vigore della L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021.

L' art. 12-ter inserito dalla legge n. 215/2021 ha, infatti, ridefinito il requisito dell'inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, stabilendo che lo stesso, sarà da ritenersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite di reddito annuo (personale) per il riconoscimento dell'assegno mensile stesso. Pertanto la prestazione è cumulabile con i redditi da lavoro (dipendente o autonomo) nei limiti di 4.931€ annui (rivalutati annualmente).

Conseguentemente sono superate le istruzioni diffuse con il precedente messaggio n. 3495/2021 del 14 ottobre 2021,  con cui l'Istituto, riportandosi all'orientamento della Corte di Cassazione, aveva negato l'erogazione dell'assegno mensile in costanza dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, prescindendo l'ammontare del reddito percepito.  

Si segnala infine che le domande in prestazione opportunamente presentate, ma non accolte in virtù del precedente indirizzo, verranno riesaminate d'ufficio dall'INPS sulla scorta di quanto fissato dal Legislatore.

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