Infortuni sul lavoro e malattie professionali
INAIL
Negli ultimi anni si è assistito a un graduale e costante aumento degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle denunce per malattie di origine professionale (fonte: Il Sole 24 ore).
Di riflesso a tale circostanza, troppo spesso i lavoratori si vedono riconoscere dall'INAIL percentuali di invalidità e/o indennità minime in rapporto ai danni concretamente sofferti.
In tal ottica il lavoratore può contestare le valutazioni elaborate dall'INAIL mediante un'opposizione al provvedimento e/o diniego dell'Istituto, in merito a:
- il grado di menomazione che ha riconosciuto nel suo caso;
- la data di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea;
- l'inesistenza di danno permanente;
- la liquidazione della rendita,
nonché su specifiche contestazioni connesse ai provvedimenti dell'INAIL collegati alla liquidazione delle prestazioni o delle indennità assicurative (ad esempio: reiezione dell'indennizzo per eventi connessi ad infortuni sul lavoro o malattie professionali; esistenza e durata dell'inabilità temporanea assoluta al lavoro; inesistenza di postumi invalidanti di natura permanente; divergenze circa l'entità dei postumi di natura permanente accertati ecc.)
Tale istanza, ammessa nella forma di un vero e proprio ricorso amministrativo, deve essere presentata presso la sede del domicilio del lavoratore e deve contenere: i dati anagrafici, il riferimento all'evento (numero del caso, data dell'infortunio, data del provvedimento), le motivazioni a sostegno dell'opposizione, allegando il certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.
Il ricorso, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 104 del T.U.1124/1965, va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento contestato (termine dal valore prettamente ordinatorio e che non comporta qualsivoglia decadenza per l'assicurato che presenta il ricorso oltre la scadenza).
Ricevuta la risposta alla sua opposizione, oppure non avendo ricevuto riscontro entro 60 giorni, il lavoratore è legittimato a presentare un ricorso giudiziario al giudice del lavoro laddove non ritenga assolto il proprio diritto alle prestazioni richieste.
In ogni caso il procedimento di opposizione si considera concluso nel termine di 150 giorni (o di 210 per le revisioni).
Il termine di prescrizione per il ricorso giudiziale è di tre anni e 150 giorni (210 per le revisioni) e decorre dal giorno dell'infortunio.
Medesimo iter procedurale va seguito dal lavoratore assicurato che intende ricorrere avverso i provvedimenti dell'INAIL in tema di malattia professionale.
Sintetizzando, quando viene presentata istanza per il riconoscimento della malattia professionale, l'INAIL avvia ad un iter istruttorio finalizzato all'accertamento del diritto del lavoratore in ordine all'origine professionale dell'evento morboso patito.
Il lavoratore assicurato, nel caso in cui l'istituto, a seguito di tali accertamenti, ritenga non provato il nesso di causalità tra la malattia e la mansione lavorativa svolta, può proporre ricorso amministrativo con richiesta di opportuna visita collegiale, corredato da una certificazione medico-legale che enumeri le motivazioni per cui si ritiene che la malattia denunciata ha un rapporto di causalità con la mansione lavorativa svolta, indicando, parimenti anche la percentuale di danno biologico/inabilità lavorativa provocata dalla malattia in diagnosi.
Le motivazioni per cui una richiesta di riconoscimento di malattia professionale viene negata dall'Istituto sono da ricondurre, tendenzialmente, a tali circostanze:
- non esiste la malattia denunciata;
- il rischio a cui è sottoposto il lavoratore non è in grado di provocare la malattia denunciata;
- la malattia denunciata non è di natura tecnopatica;
- la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un parere medico-legale;
Conseguentemente il lavoratore, munendosi del patrocinio dell'Avvocato Lo Bocchiaro, potrà incoare l'opportuna azione giudiziaria, richiedendo al giudice, unitamente all'esibizione della documentazione istruttoria in possesso dell'INAIL, la nomina di un consulente tecnico di ufficio medico legale super partes, che vaglierà solerte la posizione dell'assicurato.
In tale ambito l'Avvocato Lo Bocchiaro fornirà pertanto ai propri assistiti, sia essi assicurati titolari o superstiti, opportuno sostegno legale, finalizzato al riconoscimento dell'equo indennizzo e/o prestazioni, avvalendosi dell'ausilio di medici legali aventi comprovata esperienza nel settore, volti a valorizzarne, preventivamente, il giusto diritto.