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Se viaggi per Mare...

Diritti riconosciuti ai viaggiatori
Trasporto marittimo e per vie "navigabili interne" - Reg. CE n. 1177/2010

In caso di ritardo nella tratta superiore a 90 minuti o nell'ipotesi di cancellazione, la compagnia deve immediatamente offrire la scelta tra il primo trasporto alternativo utile verso la destinazione finale a condizioni simili senza alcun supplemento e il rimborso del prezzo del biglietto, nonché se necessario il ritorno del passeggero al primo punto di partenza.

Qualora il ritardo del natante sia superiore ai 90 min. il passeggero ha diritto ha una compensazione pari al

- 25% del biglietto per ritardi di:

1 ora in un servizio regolare di durata fino a 4 ore

2 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 4 e le 8 ore

3 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 8 e le 24 ore

6 ore in un servizio regolare di durata superiore alle 24 ore

- 50% del biglietto per ritardi di:

2 ore in un servizio regolare di durata fino a 4 ore

4 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 4 e le 8 ore

6 ore in un servizio regolare di durata compresa tra le 8 e le 24 ore

8 ore in un servizio regolare di durata superiore alle 24 ore.

In caso di ritardi superiori a 90 minuti la compagnia di navigazione deve offrire spuntini, pasti e bevande. Inoltre, qualora si renda necessario il soggiorno per una o più notti, il vettore deve offrire fino a 3 pernottamenti, limitando il costo a 80,00 Euro a notte per passeggero escluso il trasporto verso e dal luogo di pernottamento.

Gli obblighi in capo al vettore vengono meno laddove il ritardo o la cancellazione siano riconducibili a gravi condizioni meteorologiche che minino la sicurezza del viaggio.

In caso di incidenti in mare il Regolamento (CE) n. 392/2009 disciplina la responsabilità del vettore nei confronti dei passeggeri, del loro bagaglio, dei loro veicoli e di eventuali ausili alla mobilità in caso di incidente.

    Perdita o danni ai bagagli a mano (i bagagli che il passeggero ha nella propria cabina)

    Sinistro marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 2.700 euro, a meno che il vettore dimostri che l'incidente non è avvenuto per sua colpa.

    Altro sinistro: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 2.700 euro, se dimostra che l'incidente è imputabile al vettore.


    Perdita o danni a bagagli che non siano quelli a mano

    Il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 15.250 euro (veicoli, inclusi i bagagli trasportati all'interno o al di sopra del veicolo) o di 4.051 euro (altri bagagli), a meno che il vettore dimostri che l'incidente non è avvenuto per sua colpa.

    In caso di perdita o danni a oggetti di valore

    Il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore fino a un massimo di 4.051 euro in caso di perdita o danni riguardati denaro contante, titoli negoziabili, oro, argenti, gioielli, preziosi e opere d'arte, solo nel caso in cui tali oggetti fossero stati depositati presso il vettore affinché li custodisse in luogo sicuro.

    Perdita o danni ad ausili alla mobilità o altre apparecchiature specifiche per i passeggeri a mobilità ridotta

    Sinistro marittimo: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore che copra il valore di sostituzione o i costi di riparazione dell'apparecchiatura in questione, a meno che il vettore dimostri che l'incidente non è avvenuto per sua colpa.

    Altro sinistro: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore che copra il valore di sostituzione o i costi di riparazione dell'apparecchiatura in questione, se dimostra che l'incidente è imputabile al vettore.

    Diritto ad un anticipo di pagamento in caso morte o lesioni personali

    In caso di morte o lesioni personali di un passeggero, egli o un'altra persona avente diritto al risarcimento ha diritto a un anticipo di pagamento sufficiente a coprire le necessità economiche immediate. L'anticipo di pagamento viene calcolato in proporzione al danno subito e avviene entro 15 giorni. In caso di morte non può essere inferiore a 21.000 Euro.

    Diritto ad un risarcimento in caso di morte o lesioni personali

    Sinistro marittimo: il passeggero ha in ogni caso diritto a un risarcimento da parte del vettore o dell'assicurazione del vettore fino a un massimo di 300.000 euro circa, tranne in circostanze che siano al di fuori del controllo del vettore (ovvero guerre, calamità naturali, azioni di terzi). Il risarcimento concesso può ammontare a un massimo di 480.000 euro circa, a meno che il vettore dimostri che l'incidente non è avvenuto per sua colpa.

    Altro sinistro: il passeggero ha diritto a un risarcimento da parte del vettore o dell'assicurazione del vettore fino a un massimo di 480.000 euro circa, se dimostra che l'incidente è imputabile al vettore.



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