Separazione e divorzio “smart”: oggi anche in via telematica mediante negoziazione assistita!
08/07/2023
"Tempi brevi senza andare in Tribunale!"
Cenni sulla negoziazione assistita.
La negoziazione assistita, introdotta nell'ordinamento italiano con la l. n. 162/2014, consente di procedere in via volontaria alla soluzione consensuale delle controversie relative ai procedimenti di separazione personale, cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (divorzio), oltre che di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Negli ultimi anni l'istituto ha acquisito sempre maggior rilievo, consentendo alle parti di conseguire in tempi brevi un moderato componimento della crisi familiare.
Peraltro, la recente riforma del processo civile, ha considerevolmente ridotto le preesistenti lacune al testo di legge originario, estendendone l'ambito applicativo e concedendo la possibilità alle parti di svolgere la negoziazione con modalità telematiche e mediante incontri con collegamenti audiovisivi a distanza.
Essenzialmente, i coniugi, spogliati degli strascichi propri delle procedure contenziose sorte innanzi all'autorità giudiziaria e assistiti ciascuno da un proprio avvocato, possono redigere un accordo nel quale vengono indicate le condizioni della separazione o del divorzio.
SEPARAZIONE personale dei coniugi e negoziazione assistita: tempi brevi senza andare in tribunale.
Con il fine principale di impedire il prosieguo e la degenerazione delle liti eventualmente sorte durante il coniugio, la negoziazione assistita rappresenta uno strumento mediante il quale i coniugi, senza l'imperio dell'Autorità giurisdizionale, possono disciplinare i reciproci rapporti successivi alla separazione, mediante un accordo giuridicamente vincolante, atto a sollevarli dalla necessità di trovare quotidianamente un'intesa.
La procedura si snoda attraverso delle vere e proprie negoziazioni tra i coniugi condotte con l'assistenza di un avvocato per parte.
SEPARAZIONE mediante negoziazione assistita. Come funziona?
Preliminarmente, uno dei due coniugi, conferito l'incarico al proprio legale di fiducia, invita formalmente l'altro (mediante lettera raccomandata o PEC sottoscritta unitamente all'avvocato) a stipulare la convenzione di negoziazione, ovvero l'accordo col quale entrambi converranno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole l'insorta controversia familiare, individuando, mediante l'assistenza dei rispettivi avvocati, le idonee modalità di definizione dei rapporti personali e patrimoniali successivi alla separazione.
Nell'invito, viene richiesto esplicitamente al coniuge, laddove voglia aderire a tale modalità di separazione consensuale, di nominare un proprio legale di fiducia che lo accompagni nella procedura atta a conseguire il perfezionamento del potenziale accordo.
Accolto positivamente l'invito, le parti, coadiuvati dai rispettivi avvocati, definiscono all'interno di convenzione di negoziazione i modi e i tempi con cui verranno condotte le negoziazioni per il tramite dei loro legali.
Scopo di tali negoziazioni è il raggiungimento di un accordo di separazione, atto a scongiurare liti e a sollevare le parti dalle scorie di un malessere quotidiano ormai insanabile.
Se i coniugi si accordano,
l'accordo sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, viene trasmesso telematicamente al Procuratore della Repubblica, presso il tribunale territorialmente competente in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza comune, che, in mancanza di irregolarità formali, rilascerà il "nulla osta".
In presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Procuratore della Repubblica effettua un'attenta valutazione affinché l'accordo non leda l'interesse della prole. Se tale interesse è tutelato accetterà l'accordo, mediante il rilascio della c.d. "autorizzazione",viceversa trasmetterà gli atti, entro 5 giorni, al Presidente del tribunale che, entro i successivi 30 giorni, fisserà la comparizione delle parti innanzi a lui.
Sostanzialmente, il Presidente del tribunale, su input del Procuratore della Repubblica, convocherà e sentirà i coniugi affinché, con l'ausilio dei rispettivi avvocati, si addivenga a delle modificazioni relative alle statuizioni inerenti al benessere della prole. In caso di esito positivo, rilascerà l'autorizzazione, viceversa formulerà motivato diniego, impedendo il perfezionamento della procedura.
Conseguito il "nulla osta" o "l'autorizzazione" i legali che hanno assistito la coppia (o uno tra loro debitamente incaricato all'interno della convenzione) avranno l'obbligo di richiedere, entro 10 giorni dall'emissione del provvedimento, l'annotazione a corredo dell'accordo all'Ufficio dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato. Tale adempimento rappresenta il perfezionamento della procedura di separazione mediante negoziazione assistita. Successivamente l'Ufficiale dello Stato Civile competente comunicherà agli avvocati l'avvenuta annotazione dell'accordo nell'apposito registro.
Da quel momento in poi, i coniugi saranno ufficialmente separati e tenuti al rispetto reciproco della disciplina oggetto dell'accordo.
Nei fatti, con la l'annotazione si completa l'iter del procedimento, producendo i medesimi effetti di una sentenza emessa dal tribunale (a seguito di una procedura di separazione giudiziale con ricorso) o del decreto di omologa emesso dal tribunale (a seguito di una procedura di separazione consensuale con ricorso).
Se i coniugi NON si accordano,
gli avvocati certificano il mancato raggiungimento dell'accordo. Con tale adempimento da parte dei difensori viene data prova che la procedura di negoziazione assistita è stata effettuata, seppur con esiti inefficaci evitando le sanzioni previste dall'art. 4 della l. n. 162/2014.
Il citato articolo stabilisce, infatti, che:
"la mancata risposta [all'invito] entro trenta giorni o il suo rifiuto [a stipulare la convenzione] può essere valutato dal giudice al fine delle spese di un eventuale successivo giudizio in tribunale e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile".
In altre parole, la certificazione del mancato raggiungimento dell'accordo tutela il coniuge che sia stato invitato a disciplinare in sede di negoziazione l'accordo di separazione, in quanto indice di una condotta partecipativa, indipendentemente dall'esito positivo o negativo della negoziazione stessa. Viceversa, la mancanza della certificazione attestante il mancato raggiungimento dell'accordo è sintomatica della volontà di ignorare l'invito e/o di non voler aderire alla stipula della convenzione, esponendo l'invitato inoperoso alla condanna delle spese di lite sostenute dall'altro coniuge, obbligato a incoare una procedura contenziosa in tribunale, e all'ulteriore pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria (art. 96 c.p.c.).
Essenzialmente, con tale previsione, il Legislatore ha voluto indurre il coniuge che ha ricevuto l'invito non solo a rispondere ma anche a aderire alla convenzione proposta.
Tempi e durata della negoziazione assistita
La legge non rimette del tutto alla volontà delle parti i tempi e la durata delle attività connesse al raggiungimento e alla relativa stesura dell'accordo di negoziazione.
Il termine non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, salvo proroga, su mutuo consenso delle parti, per ulteriori 30 giorni.
Le tempistiche relative al perfezionamento dell'accordo per il rilascio del nulla osta/autorizzazione dalla Procura della Repubblica nonché per l'annotazione presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune, in cui il matrimonio è stato celebrato, non sono prevedibili giacché ogni ufficio ha carichi di lavoro proporzionati al loro ambito di operatività.
(Ad esempio, un comune o una Procura che opera in una circoscrizione di un tribunale densamente abitato impiegherà sicuramente più tempo ad effettuare gli adempimenti corrispondenti rispetto a un comune o una Procura che opera in una circoscrizione di un tribunale meno popolato).
Verosimilmente, dalla generale esperienza, si ritiene che una procedura di separazione mediante negoziazione assistita, possa perfezionarsi in non più di 3-4 mesi!
Un arco di tempo decisamente breve se raffrontato a quelli propri delle procedure giudiziarie contenziose o consensuali.
Inoltre, decorsi 6 mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione, gli ormai ex coniugi potranno avviare la procedura per conseguire la cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio (c.d. divorzio) che, come rilevato in premessa, potrà essere conseguito mediante negoziazione assistita.
DIVORZIO e negoziazione assistita: anche in questo caso, tempi brevi senza andare in tribunale.
La negoziazione assistita in ambito divorzile rappresenta un pregevole strumento mediante il quale i coniugi disciplinano i reciproci rapporti di natura personale e patrimoniale susseguenti alla separazione ininterrotta, mediante un accordo giuridicamente vincolante atto a sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale.
Con il reciproco consenso, i coniugi decidono di adottare una disciplina cogente (inderogabile) tra loro, senza l'imperio dell'Autorità giurisdizionale.
La procedura si snoda attraverso delle vere e proprie negoziazioni tra i coniugi condotte con l'assistenza del rispettivo avvocato.
DIVORZIO mediante negoziazione assistita. Come funziona?
Preliminarmente, uno dei due coniugi, già separati, conferito l'incarico al proprio legale di fiducia, invita formalmente l'altro (mediante lettera raccomandata o PEC sottoscritta unitamente all'avvocato) a stipulare la convenzione di negoziazione, ovvero l'accordo col quale entrambi converranno di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole l'insorgente controversia familiare, individuando le modalità di esecuzione più idonee a definire i rapporti personali e patrimoniali prodromici allo scioglimento del vincolo matrimoniale, mediante l'assistenza dei reciproci avvocati.
Nell'invito, infatti, viene richiesto esplicitamente che il coniuge, laddove voglia aderire a tale modalità di divorzio consensuale, debba nominare un proprio legale di fiducia che lo accompagni nella procedura atta a conseguire il perfezionamento del potenziale accordo.
Accolto positivamente l'invito, le parti, coadiuvati dai rispettivi avvocati, definiscono all'interno di convenzione di negoziazione i modi e i tempi con cui verranno condotte le negoziazioni per il tramite dei loro legali.
Scopo di tali negoziazioni è il raggiungimento di un accordo di divorzio, atto a scongiurare liti e a determinare definitivamente lo scioglimento del vincolo di coniugio o a farne cessare gli effetti.
In sostanza, ritenuta ormai compromessa qualsivoglia forma di conciliazione tra i due coniugi già separati, le negoziazioni rappresentano un virtuoso strumento finalizzato ad evitare l'inasprimento delle liti derivate da incompatibilità ormai consolidatesi.
Se i coniugi, già separati, si accordano, l'accordo sottoscritto dai coniugi e dai rispettivi difensori, viene trasmesso telematicamente al Procuratore della Repubblica, presso il tribunale territorialmente competente in cui uno dei coniugi è residente, che, in mancanza di irregolarità formali, rilascerà il "nulla osta".
In presenza di figli minori o incapaci o maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Procuratore della Repubblica effettua un'attenta valutazione affinché l'accordo non leda l'interesse della prole. Se tale interesse è tutelato approverà l'accordo, mediante l'opportuno rilascio della c.d. "autorizzazione",viceversa trasmetterà gli atti, entro 5 giorni, al Presidente del tribunale che, entro i successivi 30 giorni, fisserà la comparizione delle parti innanzi a lui.
Sostanzialmente, il Presidente del tribunale, su input del Procuratore della Repubblica, convocherà e sentirà i coniugi affinché, con l'ausilio dei rispettivi avvocati, si addivenga a delle modificazioni relative alle statuizioni inerenti al benessere della prole. In caso di esito positivo, rilascerà l'autorizzazione, viceversa formulerà motivato diniego, impedendo il perfezionamento della procedura.
Conseguito il "nulla osta" o "l'autorizzazione" i legali che hanno assistito la coppia (o uno tra loro opportunamente incaricato all'interno della convenzione) avranno l'obbligo di richiederne, entro 10 giorni dall'emissione del provvedimento, la trascrizione a corredo dell'accordo all'Ufficio dello Stato Civile del comune ove il matrimonio è stato celebrato.
Tale adempimento rappresenta il perfezionamento della procedura di divorzio mediante negoziazione assistita.
Successivamente l'Ufficiale dello Stato Civile competente comunicherà agli avvocati l'avvenuta trascrizione dell'accordo nell'apposito registro.
Da quel momento in poi, i coniugi saranno ufficialmente divorziati e onerati al rispetto reciproco della cogente disciplina oggetto dell'accordo.
Nei fatti, con la trascrizione si completa l'iter del procedimento, producendo i medesimi effetti di una sentenza emessa dal tribunale (a seguito di una procedura di divorzio giudiziale con ricorso) o del decreto di omologa emesso dal tribunale (a seguito di una procedura di divorzio congiunto con ricorso).
Se i coniugi, già separati, NON si accordano gli avvocati, certificano, il mancato raggiungimento dell'accordo. Con tale adempimento da parte dei difensori viene data prova che la procedura di negoziazione assistita è stata effettuata, seppur con esiti inefficaci evitando le sanzioni previste dall'art. 4 della l. n. 162/2014.
Il citato articolo stabilisce, infatti, che:
"la mancata risposta [all'invito] entro trenta giorni o il suo rifiuto [a stipulare la convenzione] può essere valutato dal giudice al fine delle spese di un eventuale successivo giudizio in tribunale e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile".
In altre parole, la certificazione del mancato raggiungimento dell'accordo tutela il coniuge che sia stato invitato a disciplinare in sede di negoziazione l'accordo di divorzio, in quanto indice di una condotta partecipativa, indipendentemente dall'esito positivo o negativo della negoziazione stessa. Viceversa, la mancanza della certificazione attestante il mancato raggiungimento dell'accordo è sintomatica della volontà di ignorare l'invito e/o di non voler aderire alla stipula della convenzione, esponendo l'invitato inoperoso alla condanna delle spese di lite sostenute dall'altro coniuge, obbligato a incoare una procedura contenziosa in tribunale, e all'ulteriore pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria (art. 96 c.p.c.).
Essenzialmente, con tale previsione, il Legislatore ha voluto indurre il coniuge che ha ricevuto l'invito non solo a rispondere ma anche a aderire alla convenzione proposta.
Tempi e durata della negoziazione assistita
La legge non rimette del tutto alla volontà delle parti i tempi e la durata delle attività connesse al raggiungimento e alla relativa stesura dell'accordo di negoziazione.
Il termine non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, salvo proroga, su mutuo consenso delle parti, per ulteriori 30 giorni.
Le tempistiche relative al perfezionamento dell'accordo per il rilascio del nulla osta/autorizzazione dalla Procura della Repubblica, nonché per la trascrizione presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune in cui il matrimonio è stato celebrato non sono prevedibili giacché ogni ufficio ha carichi di lavoro proporzionati al loro ambito di operatività.
(Ad esempio, un comune o una Procura che opera in una circoscrizione di un tribunale densamente abitato impiegherà sicuramente più tempo ad effettuare gli adempimenti corrispondenti rispetto a un comune o una Procura che opera in una circoscrizione di un tribunale meno popolato).
Verosimilmente, dalla generale esperienza, si ritiene che una procedura di separazione mediante negoziazione assistita, possa perfezionarsi in non più di 3-4 mesi!
Un arco di tempo decisamente breve se raffrontato a quelli propri delle procedure giudiziarie contenziose o consensuali.
Riforma Cartabia: estensione dell'ambito di operatività della negoziazione assistita in ambito familiare.
Con la riforma della giustizia civile e familiare, attuata dalla legge delega del 26 novembre 2021 n. 206 e dal successivo d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 149, il Legislatore ha implementato la fruizione dei metodi stragiudiziali di risoluzione delle controversie in ambito familiare, con riflessi oltremodo evidenti nelle procedure di separazione e divorzio adottate mediante negoziazione assistita.
Le principali novità:
- I figli nati fuori dal matrimonio
Nell'ottica di conseguire una piena ed effettiva parità tra i figli e con l'intento di non estromettere dall'ambito di applicazione le coppie con figli nati fuori dal matrimonio, il legislatore ha ampliato il ricorso alla negoziazione assistita da avvocati, disciplinando al comma 1 bis dell'art. 6 della l. n. 162/2014 la negoziazione assistita conclusa anche "tra genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate".
- L'ascolto del minore
Con l'art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 149/2022, è data facoltà al Pubblico Ministero – ove ritenga che l'accordo raggiunto dalle parti non risponda all'interesse del minore ovvero laddove ritenga opportuno procedere al suo ascolto – di trasmettere entro 5 giorni l'accordo al Presidente del tribunale affinché procedaall'ascolto diretto del minore secondo le modalità previste dall'articolo 473-bis. 5 c.p.c.
- L'istanza del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente
Viene riconosciuta al figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente la possibilità di poter far ricorso alla negoziazione assistita in via autonoma per farsi riconoscere dal genitore non convivente un contributo di mantenimento periodico in suo favore. Il Legislatore, rammentando l'imperituro ruolo genitoriale, vuole fornire maggiori garanzie ai figli, consentendo loro di abdicare dal ruolo di meri spettatori della crisi matrimoniale.
- In materia di alimenti ex art. 433 c.c.
Ai sensi del comma 65 dell'articolo unico della legge n. 76/2016 "il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a percepire dall'altro convivente, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, un assegno alimentare ai sensi dell'art. 433 c.c., quantificato secondo i parametri di cui all'art. 438 comma 2 c.c." Se prima tale assegno alimentare poteva essere richiesto solo mediante una procedura giudiziale, con la riforma il convivente più debole della coppia può esercitare tale diritto facendo ricorso alla negoziazione assistita.
- Assegno una tantum divorzile
Ai sensi dell'introdotto comma 3 bis all'art. 6 comma 2 del d. l. n. 134/2014, è data facoltà alle parti, quando la negoziazione assistita ha ad oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dell'unione civile, di pattuire la corresponsione di un assegno divorzile in unica soluzione (c.d. una tantum). Senza alcun dubbio rappresenta una delle innovazioni di maggior rilievo, giacché, ante riforma, tale pattuizione era tassativamente preclusa alle negoziazioni assiste in ambito divorzile e riservata esclusivamente a quelle giudiziarie contenziose o consensuali. In tale ottica, la valutazione di congruità della somma pattuita, prima demandata ai tribunali, potrà essere sottoscritta dai rispettivi avvocati che ne attesteranno la valutazione compiuta e l'indicazione della riscontrata equità.
- Estensione dell'accesso al gratuito patrocinio
Viene estesa alle procedure di negoziazione assistita, introdotte dal 30/06/2023, la possibilità di essere rappresentati da un avvocato inserito nelle liste del gratuito patrocinio a spese dello Stato. Se in possesso dei requisiti, l'istanza andrà inoltrata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui ha sede il tribunale chiamato a decidere la controversia laddove adito
L'Avvocato Lo Bocchiaro fornisce peculiare assistenza nella salvaguardia dei diritti dei propri assistiti coinvolti nella disfunzione del legame familiare, ispirandosi, altresì, al compimento della funzione più nobile della professione forense: la funzione sociale.