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Se viaggi in aereo...

Diritti riconosciuti ai viaggiatori 

Reg. CE n. 261/2004

In caso di cancellazione del Volo o di negato imbarco per Overbooking il passeggero, oltre a scegliere tra rimborso del titolo di viaggio o riprotezione su un volo alternativo in condizioni di trasporto comparabili, ha diritto ad una compensazione pecuniaria pari a

250 € tratte inferiori a 1500 Km

400 € tratte comprese tra 1500 e 3500 Km

600 € tratte superiori a 3500 Km.

In caso di ritardo del volo pari o superiore alle tre ore, ossia quando giunge alla destinazione finale tre ore o più dopo l'orario di arrivo originariamente previsto dal vettore aereo, il passeggero ha diritto a un compensazione pecuniaria pari a:

250 € tratte inferiori a 1500 Km

400 € tratte comprese tra 1500 e 3500 Km

600 € tratte superiori a 3500 Km

In caso di attese superiori alle 2, alle 3 o 4 ore, ai vettori aerei è demandato l'obbligo di fornire ai passeggeri le opportune forme di assistenza a seconda della distanza. I passeggeri hanno infatti diritto a fare una telefonata a carico della compagnia o inviare e-mail o fax, a ricevere pasti e bevande e al pernottamento gratuito in albergo se il primo volo disponibile è il giorno seguente.

Si ha diritto sempre al risarcimento?
No. Questo non è dovuto se si viene informati più di 14 giorni prima della partenza o se l'informazione avviene tra 2 settimane e 7 giorni prima della partenza prevista ma in presenza dell'offerta di un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 2 ore prima dell'orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 4 ore dopo l'arrivo originariamente previsto. E ancora: il risarcimento non è dovuto se la compagnia può provare che la cancellazione deriva da circostanze eccezionali.

E se la cancellazione viene notificata meno di una settimana prima?
A quel punto il risarcimento non è dovuto se la compagnie offre un volo alternativo che consentirebbe di partire non oltre 1 ora prima dell'orario originariamente previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di 2 ore dopo l'arrivo originariamente previsto. Se la compagnia propone un volo alternativo che consente di raggiungere la destinazione finale con un ritardo di 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere ridotto del 50%.

Inoltre il Regolamento (CE) n. 889/02 e la Convenzione di Montreal, prevedono specifici tutele in caso di ritardi, smarrimento o danneggiamento dei bagagli.

La responsabilità del vettore può essere esclusa solo nel caso in cui questi dimostri incontrovertibilmente che il ritardo sia dovuto per ragioni a sé non imputabili, avendo adottato tutti i protocolli e le misure necessarie.

Ritardi nel trasporto dei bagagli

In caso di ritardo nella consegna del bagaglio, il passeggero può acquistare una serie di beni di prima necessità (biancheria intima, spazzolino e dentifricio ecc.) nel Paese di destinazione e farsi rimborsare la spesa sostenuta, fino a un massimo di 1.544,00 euro. Naturalmente, il passeggero, dovrà fornire prova documentale che attestino gli acquisti effettuati.

La responsabilità del vettore può essere esclusa solo nel caso in cui questi dimostri incontrovertibilmente che il ritardo sia dovuto per ragioni a sé non imputabili, avendo adottato tutti i protocolli e le misure necessarie.

Distruzione, perdita o danni ai bagagli

In caso di distruzione, perdita o danno ai bagagli è stato previsto un indennizzo pari a 1544,00 euro.

In ordine al bagaglio registrato, il vettore è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Ciò comporta che il consumatore non è tenuto a provare che la compagnia aerea abbia agito in modo colposo. 

In caso di bagaglio non registrato invece ogni responsabilità è esclusa a meno che si riesca a provare il comportamento colposo del vettore.

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