Mancata erogazione dell'indennità di Malattia: lo strano caso dei lavoratori Marittimi
27.08.2021
Come è noto, per effetto dell'art. 10 comma 3 del d.l. n. 76/2013 convertito con modificazioni con l. n. 99/2013, a far data dal 1° gennaio 2014 l'INPS gestisce le attività relative all'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale marittimo assicurato dapprima presso l'ex IPSEMA e, da ultimo, presso l'INAIL settore di navigazione.
Invero, a seguito delle istruzioni operative fornite con le circolari n. 179/2013, n. 93/2014, n. 173/2015 e con i messaggi n. 166/2015 e n. 610/2020, l'INPS si è attivata affinché le procedure prodromiche al rilascio delle prestazioni dei lavoratori del settore navigante venissero correttamente armonizzate con quelle già in uso per la generalità dei lavoratori suoi assicurati.
In tal ottica, dal mese di gennaio 2020 gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (USMAF-SASN), hanno iniziato ad emettere certificati telematici di malattia per i loro assistiti (*) mantenendo ancora in uso i certificati cartacei MAL 1, MAL 2 e MAL 3, a cui viene affiancato il numero di PUC (numero di protocollo unico del certificato telematico da indennizzare).
Ma poiché tali certificati telematici sono del tutto affini a quelli rilasciati ai lavoratori AGO, essi non risultano idonei alla liquidazione delle indennità di malattia a beneficio dei marittimi assicurati ex-IPSEMA.
Conseguentemente, nell'attesa che l'INPS implementi una piattaforma informatizzata (magari in sinergia con le SASN locali), i marittimi sono costretti ad esibire alla struttura territorialmente competente dell'INPS copia del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equipollente per il personale sprovvisto di libretto) da cui emergano i dati relativi allo sbarco e il numero di PUC (**) (***).
Ad oggi però, alle istruzioni operative fornite dall'Istituto, ha fatto seguito la denuncia da parte di numerosi marittimi in ordine alle tempistiche necessarie alla liquidazione delle dovute indennità secondo tempi certi e ragionevoli.
Se in talune circostanze tali tempistiche sono rimaste circoscritte in irragionevoli ritardi (ben oltre i 55 giorni previsti per la conclusione del procedimento - cfr. Circolare Inps n. 55 del 08/04/2021) in altre si sono tradotte nella mancata erogazione di quanto dovuto, con i lavoratori lesi nelle forme a sostegno del reddito che l'ordinamento riconosce loro e logorati a fronte di un’attesa intollerabile.
Di riflesso a tale disservizio, inoltre, si denunciano evidenti precarietà in ordine alla "quantificazione" effettiva dell'indennità da parte delle sedi competenti alle liquidazioni, con prestazioni oltremodo contrastanti con le retribuzioni medie giornaliere destinate nei 30 giorni antecedenti dallo sbarco.
Chiaramente, stante le specificità contrattuali connesse al rapporto di lavoro marittimo, quella che nei fatti si traduce in una vero e proprio disservizio da parte dell'INPS, rappresenta un esempio di cattiva amministrazione che stride, di fatto, con la natura intrinseca (mission) di un ente di previdenza.
Sulla stregua pertanto delle peculiarità proprie del personale navigante, l'avvocato Lo Bocchiaro mira ad offrire ai propri assistiti il rispetto delle debite forme di tutela che il nostro ordinamento riconosce a tale categoria di lavoratori.
AGGIORNAMENTO
Dal 04/10/2021, giusta Circolare INPS n° 145 del 28-09-2021, onde acquisire in via telematica e in tempo reale le informazioni non evidenziabili dal certificato telematica di malattia (nella specie: natante su cui è stato svolto l'ultimo imbarco, codice fiscale dell'armatore, qualifica di inquadramento, frontespizio libretto con nota attestante lo sbarco) è stato sviluppato uno specifico servizio web sul portale in servizio all'Istituto, denominato "Comunicazione integrativa malattia marittimi", cui potrà accedere il lavoratore mezzo SPID o CNS ovvero delegando intermediari abilitati.
Per la "continuazione" del medesimo evento, eventuali certificazioni verranno automaticamente acquisite alla lavorazione ove trasmesse telematicamente.
Viceversa in presenza di certificazione rilasciata in modalità cartacea, permane, in capo al lavoratore, il relativo onere di trasmissione alla Struttura Inps territorialmente competente entro due giorni dal rilascio, per non incorrere nelle sanzioni di legge, consistenti nella perdita del diritto all'indennità di malattia per tutti i giorni di immotivato ritardo.
(*) Tali certificati telematici pervengono in via telematica all'INPS con le stesse modalità in uso per le altre categorie di lavoratori.
(**) Si consiglia la trasmissione mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata delle sedi INPS competenti (estraibili da qui).
(***) dal 10 aprile 2020 non è più necessario trasmettere il modulo SR163.
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