Avvocato Walter Lo Bocchiaro | Esposizione all’amianto

Esposizione all'Amianto

Diritti e Tutele dei lavoratori esposti all'Amianto 

L'uomo ha sempre fatto utilizzo dell'amianto. Grazie alla naturale robustezza e all'agile manipolazione, prove di un suo impiego si hanno già tra i romani e durante il medioevo. 

Ma è agli albori del XIX secolo che l'uomo individua nella nascente industria siderurgica il miglior comparto di impiego del materiale.

Definita infatti "l'intuizione del secolo", l'amianto era adottato principalmente come coibente termico e come materiale edilizio sotto forma di un composito fibro - cementizio  (meglio noto con il nome commerciale Eternit). A fronte della sua resistenza ad elevate fonti di calore, i suoi manufatti venivano impiegati in tutte le fasi del ciclo produttivo e per la coibentazione di edifici, tetti, navi, treni, pavimenti, tubazioni, cavi elettrici, canne fumarie e nei ripiani dei forni per la panificazione.

In ambito scientifico studi sulla sua tossicità, stante l'inalazione negli ambienti di lavoro delle fibre aereo disperse a causa dell'usura dei materiali e delle elevate temperature, si fanno risalire già negli anni '30. Nel 1943 la Germania fu il primo paese a riconoscere il cancro al polmone e il mesotelioma come conseguenza dell'inalazione delle polveri di amianto e a prevedere un risarcimento per i lavoratori colpiti.

L'inalazione di fibre d'amianto sui luoghi di lavoro, durante lo svolgimento di mansioni che comportavano la manipolazione diretta di prodotti in amianto o un esposizione qualificata e continuativa, era ed è ad oggi causa di malattie professionali come asbestosi, tumori e mesoteliomi.

In Italia il suo impiego venne messo al bando con l'introduzione della L. 257/1992, che ne vietò l'estrazione, la produzione, l'importazione e la commercializzazione. 

La normativa, nel regolamentare le specifiche procedure da mettere in atto per la bonifica dei luoghi di lavoro, introdusse specifiche tutele per i lavoratori esposti all'amianto e per quelli affetti da malattie professionali documentate dall'INAIL e direttamente riconducibili all'asbesto.

All'art. 13 essa ha introdotto diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 1,5 % ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un'esposizione al minerale tossico: 

  • (VI comma) per i lavoratori di cave e miniere di amianto a prescindere dalla durata dell'esposizione; 
  • (VII comma) per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione;
  •  (VIII comma) per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni.

L'art. 47, D.L. 269/2003, con decorrenza dal 2 ottobre 2003, ha successivamente ridotto il coefficiente da 1,5 a 1,25, precisando che lo stesso deve considerarsi utile ai soli fini di rivalutazione contributiva e non più ai fini di perfezionamento del diritto e prevedendo peraltro un livello soglia di esposizione, in quanto la norma si applicherà ai lavoratori che "per un periodo non inferiore a 10 anni sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore giornaliere".

Sintetizzando la disciplina di cui alla legge 257/92 si applica:

  • ai lavoratori in possesso di certificato rilasciato da INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto;
  • ai lavoratori che abbiano ottenuto il riconoscimento in sede giudiziaria o amministrativa, dell'esposizione ultradecennale all'amianto per attività lavorativa svolta entro il 2 ottobre 2003;
  • ai lavoratori che vengano in possesso della certificazione rilasciata dall'INAIL attestante lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto, a seguito di domande presentate entro il 15 giugno 2005;
  • ai lavoratori che ottengano riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro il 2 ottobre 2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all'amianto con sentenze che vengano pronunciate in esito di cause il cui ricorso stato depositato a seguito di diniego dell'INAIL su domande di certificazione presentate nel tempo dagli interessati non oltre il 15 giugno 2005.
Inoltre, l'art. 1, commi 20-22, legge n. 247/2007 prevede l'applicazione del diritto ai benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma VIII della l. 257/1992, nei confronti di lavoratori assicurati INAIL che abbiano già ottenuto il riconoscimento INAIL dell'esposizione all'amianto per periodi fino al 1992 e che richiedano l'accertamento dell'esposizione successiva al 31 dicembre 1992 e sino all'intervenuta bonifica o comunque, non oltre il 2 ottobre 2003. 

A tutte le altre categorie, ovvero lavoratori senza assicurazione INAIL o che non posseggono i requisiti previsti dalla disciplina del 1992 o del 2007, si applicano i benefici contributivi previsti dall'art. 47, d.l. n. 269/2003, conv. in legge 632/2003, come modificato dall'art. 3, comma 132, l. n. 350/2003, che prevedono la rivalutazione del periodo ultradecennale di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,25, valido ai soli fini della determinazione del trattamento pensionistico.



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