Vittime della criminalità organizzata
Requisiti e Benefici
La legge n. 302/1990 recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" ha previsto, per le vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso, i medesimi benefici economici già elargiti per le vittime del terrorismo.
Ulteriori benefici economici sono stati disposti con la legge n. 407/1998.
Con le leggi n. 222/2007 e n. 244/2007 taluni benefici economici, già inquadrati per le vittime del terrorismo dalla legge n. 206/2004 recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrici", quali l'elevazione della speciale elargizione alla misura massima di € 200.000,00 e lo speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 sono stati estesi anche alle vittime e ai superstiti della criminalità organizzata, del dovere, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'esercizio delle loro funzioni di ufficio e istituzionali.
I benefici economici per le vittime della criminalità organizzata di tipo mafioso concessi dal Ministero dell'Interno, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla normativa vigente, vengono così riassunti:
- Speciale elargizione - € 200.000 (a vittima deceduta) - € 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità (vittima ferita)
- Assegno vitalizio (concesso ai superstiti o agli invalidi con invalidità permanente non inferiore al 25%) € 258,00 mensili (legge n. 407/1998 e legge n. 388/2000) elevati a € 500,00 mensili dal 1°/01/2004 (legge n. 350/2003) per il coniuge e i figli a carico. Per i figli maggiorenni non a carico della vittima la decorrenza è 1°/1/2008 (legge n. 244/2007).
- Speciale assegno vitalizio (concesso ai superstiti o agli invalidi con invalidità permanente non inferiore al 25%) € 1.033,00 mensili a decorrere dal 1°/01/2008 (legge n. 244/2007)
La domanda - trasmessa mediante opportuna piattaforma telematica in servizio presso il Ministero dell'Interno - viene istruita dalle Prefetture competenti per territorio che esaminano la documentazione pervenuta, a chiarire la matrice dell'evento e ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi in capo alla vittima e agli eventuali beneficiari per la successiva erogazione dei benefici.
In caso di documentazione concordemente positiva, incluso il parere del Prefetto, l'amministrazione emette il provvedimento di concessione delle elargizioni di legge; in caso di documentazione unanimemente negativa emette un decreto di diniego alla concessione dei benefici previo avviso di rigetto dell'istanza (art. 10-bis legge n. 241/1990 come successivamente modificata), debitamente notificato agli interessati, avverso al quale è possibile presentare ricorso giurisdizione al competente Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
CHI PUÒ FARE LA RICHIESTA
Chiunque abbia subito un'invalidità permanente per effetto di lesioni, di qualsiasi entità o grado, in conseguenza di azioni di eversione dell'ordine democratico, di atti di terrorismo e di stragi di tale matrice o di atti di criminalità organizzata di tipo mafioso, verificatisi nel territorio dello Stato nonché i loro familiari superstiti.
Per familiari della vittima si intendono:
- coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
- figli anche non a carico all'epoca dell'evento in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- genitori;
- fratelli e sorelle se conviventi a carico all'epoca dell'evento;
- in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio . I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (L.466/1980, art. 6 e L. 388/2000, art. 82).
REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI
- La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
- i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2,3,4 e 5;
- la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
In tale ambito l'Avvocato Lo Bocchiaro fornisce ai propri assistiti, sia essi titolari o superstiti, opportuno sostegno legale, finalizzato al riconoscimento dello status di vittima della criminalità organizzata e dei benefici parimenti connessi, avvalendosi dell'ausilio di medici legali aventi comprovata esperienza nel settore, utili a certificare il nesso causale tra l'evento traumatico e le infermità.