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Malattie oncologiche e invalidanti: la nuova legge tutela il diritto al lavoro e alla cura

Tutela rafforzata per i lavoratori fragili e invalidi civili: il nuovo disegno di legge su congedi, permessi e lavoro agile

10/07/2025

Con l'approvazione definitiva del disegno di legge n. 1430 da parte del Senato l'8 luglio 2025, il legislatore italiano introduce un impianto normativo organico e innovativo a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche (anche rare), che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%. Si tratta di un provvedimento di grande rilevanza sociale, che nasce dall'esigenza di armonizzare il diritto al lavoro con il diritto alla salute, e che segna un passo decisivo verso un modello lavorativo più inclusivo e rispettoso della dignità personale.

Il diritto a un congedo straordinario: fino a 24 mesi con conservazione del posto

L'articolo 1 della legge prevede, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, la possibilità di richiedere un periodo di congedo non retribuito fino a ventiquattro mesi, anche frazionabile. Durante tale periodo, il lavoratore mantiene il diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non può svolgere alcuna attività lavorativa né ricevere retribuzione. Il congedo potrà essere fruito solo dopo l'esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata previsti dalla normativa o dai contratti collettivi.

Tale congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, ma può essere riscattato volontariamente mediante il versamento dei contributi, secondo le regole già previste per la prosecuzione volontaria. Resta salva la possibilità di applicare disposizioni più favorevoli contenute nella contrattazione collettiva o nella disciplina del rapporto di lavoro.

Il ritorno al lavoro: priorità nell'accesso al lavoro agile

Una volta terminato il periodo di congedo, il lavoratore potrà accedere con priorità al lavoro agile, purché compatibile con la prestazione. Si tratta di una previsione importante che consolida il concetto di accomodamento ragionevole, già presente nel diritto antidiscriminatorio europeo, e che consente un rientro più sostenibile nel contesto lavorativo.

Un'attenzione (parziale) anche per i lavoratori autonomi

Il comma 3 dell'articolo 1 estende in modo limitato ma significativo la tutela anche ai lavoratori autonomi. In particolare, viene riconosciuta la possibilità di sospendere l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta in via continuativa per un committente, per un periodo massimo di 300 giorni per anno solare, in caso di insorgenza di patologie oncologiche, invalidanti o croniche con invalidità ≥ 74%.

Tuttavia, questa tutela:

non si applica a tutti i lavoratori autonomi, ma solo a quelli ricompresi nell'art. 14, co. 1, della legge 81/2017 (es. collaboratori coordinati e continuativi);

- non garantisce la conservazione del contratto oltre i 300 giorni;

- non prevede retribuzione né alcun meccanismo di sostegno economico o previdenziale;

- non impedisce, in via generale, il venir meno dell'interesse del committente.

Pur rappresentando un primo riconoscimento del diritto alla salute anche per una fascia di lavoratori tradizionalmente esclusa dalle tutele, la norma lascia ampi margini di scopertura sociale per i professionisti autonomi veri e propri, freelance e titolari di partita IVA multiprofessionale.

Dieci ore annue di permesso retribuito per cure ed esami

L'articolo 2 della legge introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il diritto per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche (in fase attiva o follow-up precoce), invalidanti o croniche, a dieci ore annue aggiuntive di permesso retribuito, da utilizzare per:

- visite mediche specialistiche,

- esami diagnostici e strumentali,

- cure mediche frequenti e cicli terapeutici.

Tale diritto spetta anche ai genitori lavoratori con figli minorenni affetti dalle suddette patologie. L'indennità relativa a queste ore segue la disciplina delle gravi patologie che richiedono terapie salvavita, con copertura figurativa ai fini previdenziali.

Nel settore privato, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro e poi conguagliata con l'ente previdenziale. Nel pubblico impiego, è prevista la sostituzione del personale, finanziata tramite un incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Premi di laurea e investimenti INPS

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'Università un fondo da 2 milioni di euro annui, per premiare studenti meritevoli in ambito sanitario, intitolando i riconoscimenti alla memoria di pazienti oncologici. L'articolo 4 prevede invece un modesto investimento nella tecnologia INPS, per assicurare l'adeguata gestione dei dati e delle pratiche digitali relative a queste nuove misure.

Contestualizzazione sociale nella provincia di Palermo

Questa innovazione normativa assume una rilevanza ancor più significativa se osservata alla luce dei dati reali relativi alla platea dei destinatari, in particolare nella provincia di Palermo. I dati INPS più aggiornati (rendiconti sociale provinciale e regionale 2023-2024) restituiscono una fotografia nitida di un territorio profondamente segnato da bisogni assistenziali strutturali. Nel solo anno 2023, nella provincia di Palermo risultano in essere 84.976 prestazioni per invalidità civile, comprendenti 52.997 indennità di accompagnamento e 31.979 pensioni di invalidità. A queste si aggiungono 13.610 nuove prestazioni liquidate, che nel 2024 sono salite a 14.694.

L'alto numero di domande accolte (ben 73.882 nel 2023) e i lunghi tempi di definizione del procedimento (in media 413 giorni nel 2023, ridotti a 359 giorni nel 2024) segnalano non solo una pressione notevole sul sistema di welfare territoriale, ma anche un bisogno strutturale di presa in carico di una popolazione in cui l'invalidità rappresenta spesso una condizione permanente e diffusa.

In questo scenario, l'innovazione legislativa non può essere intesa solo come un adeguamento formale dei diritti, ma come una risposta concreta a una condizione sociale sedimentata, che richiede interventi integrati sul fronte del lavoro, della salute e della dignità personale. Palermo, come gran parte della Sicilia, presenta un tessuto economico fragile, spesso privo di reti di protezione formale, dove la malattia disabilitante può determinare una brusca caduta nella marginalità.

L'introduzione di strumenti come il congedo straordinario, il diritto al lavoro agile e i permessi retribuiti rappresenta, quindi, non solo una tutela personale, ma un'occasione di ricucitura del patto sociale, che riconosce nel lavoro non solo una fonte di reddito, ma una leva essenziale per la partecipazione e l'inclusione.

In questo contesto, la norma assume un valore paradigmatico: offre una cornice normativa che riconosce e legittima bisogni fino a ieri considerati marginali o trattati con strumenti inadeguati. Essa istituzionalizza il diritto alla cura come diritto relazionale, in cui il lavoratore malato non è più lasciato solo a negoziare la propria fragilità all'interno di logiche produttive impersonali, ma viene accompagnato da misure pubbliche che ne riconoscono la piena soggettività sociale.

ESEMPI PRATICI

Caso 1 – Malattia oncologica

Paolo, 52 anni, lavora come impiegato presso un ente pubblico. Le viene diagnosticato un carcinoma in fase attiva. Dopo aver usufruito dei sei mesi di aspettativa retribuita per malattia, può accedere ai 24 mesi di congedo non retribuito, con conservazione del posto. Durante la convalescenza, sfrutta anche le 10 ore annue retribuite per recarsi a cicli di chemioterapia e controlli oncologici.

Caso 2 – Patologia invalidante

Giovanni, 40 anni, lavora come magazziniere per un'azienda privata. A seguito di una diagnosi di sclerosi multipla gli viene riconosciuta un'invalidità del 76%. Quando le ricadute aumentano, utilizza i periodi di assenza per malattia previsti dal contratto, poi richiede il congedo straordinario fino a 24 mesi, senza perdere il lavoro. Al rientro, l'azienda gli concede priorità nell'accesso al lavoro agile, che gli consente di lavorare in modalità flessibile e compatibile con le terapie.

Caso 3 – Patologia cronica

Chiara, 29 anni, è affetta da diabete di tipo 1 instabile, con episodi frequenti di scompenso. Lavora come assistente amministrativa in una scuola pubblica e ha un'invalidità riconosciuta del 75%. Oltre alle ordinarie assenze giustificate, usufruisce annualmente delle 10 ore retribuite per esami clinici e visite specialistiche necessarie per la gestione della patologia. Non avendo ancora bisogno di congedi lunghi, la norma le consente comunque di non utilizzare ferie o permessi personali per ogni controllo sanitario.

In conclusione questa legge, pur non priva di limiti, segna un momento di svolta nel diritto del lavoro italiano, configurando una protezione rafforzata per milioni di persone la cui condizione di salute si scontra spesso con rigidità organizzative e normative. La sua attuazione concreta dipenderà ora da circolari attuative, prassi aziendali e capacità di mediazione del giurista, chiamato a sostenere l'effettività di un diritto che è, prima di tutto, una questione di dignità e umanità.


In questa fase di transizione, lo Studio Legale dell'Avvocato Lo Bocchiaro, rappresenta una risorsa fondamentale per tutti coloro che desiderano essere guidati passo dopo passo nella comprensione e nell'applicazione delle nuove procedure. 

Grazie all'esperienza nel settore del diritto previdenziale e assistenziale, lo Studio offre assistenza specializzata nell'ambito delle invalidità civili garantendo così una tutela efficace dei diritti e degli interessi dei cittadini palermitani (scopri di più).




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