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Tutela dei Minori: responsabilità genitoriale, affidamento e adozioni

Procedimenti di competenza presso il  Tribunale per i Minorenni

La tutela dei minori è un ambito estremamente delicato del diritto civile, nel quale entrano in gioco valori fondamentali quali la protezione, la crescita equilibrata e il benessere psico-fisico dei bambini e degli adolescenti. La responsabilità genitoriale rappresenta il complesso dei diritti e dei doveri dei genitori, e trova la sua finalità nella cura e nell'educazione dei figli.

Quando tuttavia i comportamenti di uno o di entrambi i genitori risultano pregiudizievoli (art. 333 c.c.) o arrecano un grave pregiudizio (art. 330 c.c.), il Tribunale per i Minorenni può intervenire con misure di limitazione o con la dichiarazione di decadenza. È importante sottolineare come tali provvedimenti costituiscano una extrema ratio: il legislatore non intende punire i genitori, ma esclusivamente salvaguardare il minore. Prima di arrivare a decisioni così incisive, il giudice valuta sempre se interventi di sostegno e affiancamento alla famiglia possano ripristinare un corretto esercizio della funzione genitoriale.

Il Tribunale può:

- disporre la limitazione della responsabilità con specifiche prescrizioni;

- dichiarare la decadenza in caso di inadempimenti o abusi particolarmente gravi;

- affidare il minore ad un genitore, a parenti, ai servizi sociali o a famiglie affidatarie;

- ordinare misure di vigilanza e di supporto;

- dichiarare l'adottabilità nei casi di abbandono morale o materiale.

Procedimenti e garanzie processuali

I procedimenti si instaurano su impulso del Pubblico Ministero, dei genitori o dei parenti; i servizi sociali, invece, hanno solo funzioni di segnalazione e monitoraggio.

La riforma del 2001 ha rafforzato il principio del contraddittorio, estendendo la possibilità di difesa tecnica anche nei procedimenti de potestate. Pur non essendo sempre obbligatoria per i genitori, la difesa tecnica è oggi considerata fondamentale: la materia è complessa e incide su diritti soggettivi primari, per cui è essenziale che le parti siano assistite da un avvocato fin dall'avvio del procedimento, anche attraverso il patrocinio a spese dello Stato.

L'avvocato del genitore ha un ruolo determinante: non solo assicura che il procedimento si svolga nel pieno rispetto delle garanzie processuali, ma accompagna il genitore in un percorso di recupero delle capacità genitoriali, lo orienta nel rapporto con i servizi sociali, vigila sul corretto svolgimento delle indagini e, ove necessario, può avvalersi di consulenti (psicologi, psichiatri infantili, medici) per offrire al Tribunale un quadro più completo. L'avvocato può inoltre presentare istanze e segnalazioni utili a dimostrare l'evoluzione positiva della condotta del proprio assistito, sempre nella prospettiva di un pieno reintegro del suo ruolo genitoriale.

Profili deontologici e funzione sociale dell'avvocato

Nei procedimenti che coinvolgono i minori, l'avvocato non tutela soltanto l'interesse del proprio assistito, ma deve ispirare la propria azione anche al superiore principio di protezione del minore. La deontologia forense, infatti, impone al professionista familiarista di evitare qualunque strumentalizzazione dei figli, mantenere un atteggiamento equilibrato e collaborativo, aggiornarsi costantemente e possedere sensibilità multidisciplinare.

Come ha chiarito la giurisprudenza di settore, l'avvocato nei giudizi familiari è difensore del genitore ma anche, in un certo senso, del minore: egli deve quindi svolgere un ruolo protettivo, arginando i conflitti anziché alimentarli. Questa peculiarità attribuisce all'avvocato familiarista una vera e propria funzione sociale, che si traduce nella capacità di filtrare le richieste del cliente per verificarne la compatibilità con l'interesse del minore e con l'ordinamento giuridico.

Responsabilità genitoriale: 

limitazione e decadenza

La responsabilità genitoriale costituisce il complesso di diritti e doveri dei genitori volti a garantire il benessere, la crescita e l'educazione del figlio. In presenza di comportamenti pregiudizievoli, il Tribunale per i Minorenni può intervenire mediante:

Limitazione della responsabilità (art. 333 c.c.), con prescrizioni che riducono i poteri genitoriali;

Decadenza dalla responsabilità (art. 330 c.c.), in caso di grave inadempimento o abuso.

Il Tribunale può inoltre:

• Affidare il minore a uno dei genitori, a parenti o ai servizi sociali;

• Disporre misure di vigilanza e sostegno tramite i servizi sociali;

• Ordinare l'affidamento familiare anche contro la volontà dei genitori;

• Dichiarare l'adottabilità del minore in caso di stato di abbandono morale o materiale.

I procedimenti civili si instaurano su impulso di uno dei genitori, di un parente o del Pubblico Ministero. I servizi sociali possono solo effettuare segnalazioni, che saranno poi valutate dal Pubblico Ministero per la promozione del procedimento.

Procedura per la dichiarazione di adottabilità

La dichiarazione di adottabilità rappresenta il presupposto necessario per avviare la procedura di adozione nazionale o internazionale.

Il procedimento si articola come segue:

1. Segnalazione e apertura del procedimento

La situazione di abbandono viene segnalata ai servizi sociali da enti pubblici o privati.

I servizi sociali inoltrano la segnalazione al Pubblico Ministero, che, valutata la fondatezza della situazione, promuove un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni.

2. Indagini e audizioni

Il Tribunale dispone:

• Indagini sociali approfondite sul nucleo familiare;

• Audizione dei genitori, dei parenti e, se capace di discernimento, del minore;

• Eventuale nomina di un tutore provvisorio.

3. Tentativo di recupero della capacità genitoriale

Il Tribunale verifica la possibilità di rimuovere la situazione di abbandono attraverso interventi di sostegno alla famiglia.

Solo in caso di impossibilità o di inadeguatezza definitiva dei genitori si procede alla fase successiva.

4. Pronuncia della dichiarazione di adottabilità

Accertato lo stato di abbandono morale o materiale, viene emesso un decreto motivato di adottabilità.

Il minore viene così reso idoneo ad essere affidato ad aspiranti genitori adottivi.

I genitori biologici possono proporre opposizione al decreto nei termini previsti dalla legge.


Procedimenti di adozione


Adozione nazionale

A seguito della dichiarazione di adottabilità, il minore viene affidato in preadozione ad una coppia valutata idonea.

Successivamente, con la verifica positiva del collocamento, il Tribunale per i Minorenni emette il decreto di adozione, che attribuisce al minore lo status di figlio legittimo.

Adozione internazionale

L'adozione internazionale riguarda l'accoglimento di minori residenti all'estero e privi di un ambiente familiare adeguato.

Il procedimento si articola in due fasi principali:

Decreto di idoneità rilasciato dal Tribunale per i Minorenni;

Adozione presso lo Stato straniero tramite enti autorizzati, con successiva trascrizione in Italia.

Modalità per ottenere il decreto di idoneità all'adozione internazionale

Gli aspiranti genitori adottivi devono presentare domanda al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza.

I requisiti richiesti sono:

• Matrimonio celebrato da almeno tre anni o convivenza stabile equiparabile;

• Assenza di separazione personale;

• Adeguata differenza di età tra adottanti e minore (almeno 18 anni e non più di 45 anni, salvo deroghe motivate).

Il procedimento prevede:

• Presentazione della domanda corredata dalla documentazione anagrafica, sanitaria ed economica;

• Indagini sociali e psicologiche svolte da assistenti sociali e psicologi incaricati dal Tribunale;

• Audizione personale degli aspiranti adottanti da parte del giudice minorile;

• Valutazione circa: Idoneità affettiva, educativa e relazionale;

• Capacità economica sufficiente al sostentamento del minore;

• Motivazioni personali e consapevolezza del percorso adottivo.

All'esito positivo dell'istruttoria, il Tribunale emette il decreto di idoneità.

Il decreto ha validità biennale e consente alla coppia di avviare l'adozione attraverso un ente autorizzato (ex art. 39-ter L. 184/1983).

Adozione speciale

L'adozione speciale riguarda situazioni particolari, quali:

• Adozione da parte di parenti entro il quarto grado;

• Adozione di minori affidati stabilmente a persone diverse dai genitori;

• Adozione di maggiorenni.

Questa forma di adozione ha effetti giuridici differenti dall'adozione legittimante, mantenendo in alcuni casi legami residuali con la famiglia di origine.


La tutela dei minori rappresenta un settore particolarmente delicato del diritto civile, dove entrano in gioco valori fondamentali come la protezione, la crescita e il benessere dei bambini e degli adolescenti. Nei procedimenti dinanzi al Tribunale per i Minorenni, è essenziale affidarsi a un avvocato esperto che sappia orientare l'assistito con competenza, umanità e profonda conoscenza della normativa vigente. Lo Studio Legale dell'Avvocato Walter Lo Bocchiaro - già  Curatore Speciale del Minore operante presso il Distretto della Corte di Appello di Palermo -  offre assistenza legale qualificata in tutte le controversie relative alla responsabilità genitoriale, agli affidamenti e alle adozioni, sia nazionali che internazionali, assicurando un approccio tecnico e attento alle esigenze personali e familiari di ciascun cliente. 


L'attività viene svolta con rigore tecnico e sensibilità umana, nella consapevolezza che ogni intervento giuridico in questo ambito incide profondamente sulla vita dei minori e delle famiglie coinvolte.


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