Mancata erogazione dell'indennità di Malattia: lo strano caso dei lavoratori Marittimi

27.08.2021

Come è noto, per effetto dell'art. 10 comma 3 del d.l. n. 76/2013 convertito con modificazioni con l. n. 99/2013, a far data dal 1° gennaio 2014 l'INPS gestisce le attività relative all'erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità, donazione di sangue e midollo osseo per il personale marittimo assicurato dapprima presso l'ex IPSEMA e, da ultimo, presso l'INAIL settore di navigazione.

Invero, a seguito delle istruzioni operative fornite con le circolari n. 179/2013, n. 93/2014, n. 173/2015 e con i messaggi n. 166/2015 e n. 610/2020, l'INPS si è attivata affinché le procedure prodromiche al rilascio delle prestazioni dei lavoratori del settore navigante venissero correttamente armonizzate con quelle già in uso per la generalità dei lavoratori suoi assicurati.

Invero, a seguito delle istruzioni operative fornite con le circolari n. 179/2013, n. 93/2014, n. 173/2015 e con i messaggi n. 166/2015 e n. 610/2020, l'INPS si è attivata affinché le procedure prodromiche al rilascio delle prestazioni dei lavoratori del settore navigante venissero correttamente armonizzate con quelle già in uso per la generalità dei lavoratori suoi assicurati.

In tal ottica, nel dal mese di gennaio 2020 gli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera e dei Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (USMAF-SASN), hanno iniziato ad emettere certificati telematici di malattia per i loro assistiti (*), mantenendo ancora ancora in uso i certificati cartacei MAL 1, MAL 2 e MAL 3, a cui viene affiancato il numero di PUC (numero di protocollo unico del certificato telematico da indennizzare).  

Ma poiché tali certificati telematici sono del tutto affini a quelli rilasciati ai lavoratori AGO, essi non costituiscono documentazione idonea per la liquidazione delle indennità di malattia a beneficio dei marittimi assicurati ex-IPSEMA.

Conseguentemente, nell'attesa che l'INPS implementi una piattaforma informatizzata (magari in sinergia con le SASN locali), i lavoratori marittimi sono costretti ad esibire alla struttura territorialmente competente dell'INPS, copia del libretto di navigazione (o altra documentazione di contenuto equipollente per il personale sprovvisto di libretto) da cui emergono i dati relativi allo sbarco, e il numero di PUC (**) (***).

Ad oggi però, nonostante le istruzioni operative fornite dall'Istituto, a tale processo è seguita la denuncia da parte di numerosi marittimi in ordine alle tempistiche necessarie alla liquidazione delle dovute indennità di malattia secondo tempi certi e ragionevoli.

Ritardi che, in talune circostanze, si traducono perfino nella mancata erogazione di quanto dovuto, ledendo i lavoratori nelle peculiari forme a sostegno del reddito che l'ordinamento gli riconosce e logorandoli da un attesa intollerabile.

Chiaramente, a fronte delle specificità contrattuali connesse al rapporto di lavoro marittimo, quella che nei fatti si traduce in una vero e proprio disservizio da parte dell'INPS, rappresenta un esempio di cattiva amministrazione che stride, di fatto, con la natura intrinseca (mission) di un ente di previdenza. 

Sulla stregua pertanto delle peculiarità proprie del personale navigante, lo studio legale Lo Bocchiaro mira ad offrire ai propri assistiti il rispetto delle debite forme di tutela che il nostro ordinamento riconosce a tale categoria di lavoratori.




(*) Tali certificati telematici pervengono in via telematica all'INPS  con le stesse modalità in uso per le altre categorie di lavoratori.

(**) Si consiglia la trasmissione mezzo PEC agli indirizzi di posta elettronica certificata delle sedi INPS competenti (estraibili da qui).

(***) dal 10 aprile 2020 non è più necessario trasmettere il modulo SR163.

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