Vittime del Dovere e Covid -19
In caso di invalidità permanente o decesso occasionato nello svolgimento delle mansioni prestate al fine di arginare la diffusione del virus COVID - 19, quali tutele per i servitori dello stato e per i sanitari?
I provvedimenti governativi finalizzati ad arginare la diffusione del contagio del virus Covid - 19 sull'intero territorio nazionale hanno imposto alla collettività dei cittadini il rispetto di specifici obblighi.
In ordine all'osservanza di tali obblighi è di palmare evidenza come specifiche figure professionali stiano tuttora svolgendo un ruolo fondamentale nella catena di contrasto alla diffusione del temibile virus.
Alla luce di ciò, non può esser passato sotto traccia il proficuo impegno messo in atto da tutte le forze armate e di pubblica sicurezza. È incontrovertibile come Poliziotti, Vigili Urbani, Carabinieri, Finanzieri, Agenti Penitenziari, tutti pubblici dipendenti appartenenti al comparto di difesa, soccorso e sicurezza pubblica, stiano prestando le loro mansioni operative sottoponendo la propria incolumità a rischi ben superiori a qualsivoglia grado di tollerabilità. Ed è nella malaugurata ipotesi in cui dovessero riportare invalidità permanenti (se non peggio, sic!) per effetto diretto o come concausa del COVID - 19, che tali operatori potranno senz'altro esigere i benefici di legge connessi allo "status di vittima del dovere", in quanto rientrati a pieno titolo nella categoria di cui all'art. 1 della l. n. 266/2005 (per approfondimento invito a cliccare qui!).
Anche per i medici, gli operatori sanitari, gli infermieri, i farmacisti e per i lavoratori delle strutture sanitarie e socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che durante lo stato di emergenza abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o un'invalidità permanente per effetto, diretto o come concausa del contagio, sono state previste particolari forme di tutela.
L'art. 16 bis della L. 17 luglio 2020, n. 77 (decreto rilancio) ha infatti esteso i benefici di cui all'art. 1 comma 2 della l. 407/98, specificando che anche i soggetti rientranti in tali categorie professionali resi permanentemente invalidi per effetto diretto del contagio "godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma le riserve di posti devono essere previste per l'assunzione ad ogni livello e qualifica e sono estese anche a coloro che svolgono già un'attività lavorativa". Tale diritto in caso si estende anche al coniuge e ai figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi a causa del Covid.